Se nel corso di uno stesso periodo siano dovute prestazioni familiari per uno stesso familiare, in virtu' delle legislazioni delle due Parti contraenti, verranno corrisposte soltanto quelle dovute in base alla legislazione del Paese in cui risieda detto familiare.

Testo vigente dal 20 novembre 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-10-08;545~art36 · fonte su Normattiva