[1]Paragrafo 1. - Le autorita' e gli istituti competenti dei due Paesi contraenti si prestano reciprocamente assistenza per l'applicazione della presente convenzione come se si trattasse dell'applicazione delle rispettive legislazioni; tale reciproca assistenza e' gratuita. Essi possono anche valersi, quando siano necessari mezzi istruttori nell'altro Paese, del tramite delle autorita' diplomatiche e consolari di tale Paese.

[2]Paragrafo 2. - Gli accertamenti medici per conto degli istituti competenti di uno dei due Paesi, che riguardano un interessato che si trovi nell'altro Paese, saranno eseguiti dagli istituti competenti di tale Paese su richiesta ed a spese dell'istituto debitore.

Testo vigente dal 20 novembre 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-10-08;545~art37 · fonte su Normattiva