Le istanze che i beneficiari indirizzano alle Autorita' o alle istituzioni competenti dell'uno o dell'altro Stato contraente per l'applicazione della presente Convenzione non possono essere respinte per il solo fatto di essere redatte nella lingua ufficiale dell'altro Stato.

Testo vigente dal 15 febbraio 1983

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urn:nir:stato:legge:1983-01-25;34~art25 · fonte su Normattiva