Le istanze che i beneficiari indirizzano alle autorita' competenti o alle istituzioni dell'uno o dell'altro Stato contraente per l'applicazione del presente accordo non possono essere respinte per il solo fatto di essere redatte nella lingua ufficiale dell'altro Stato.

Testo vigente dal 7 aprile 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-02-24;86~art18 · fonte su Normattiva