1. Salvo quanto diversamente convenuto dalle Parti, ciascuna di esse sopporta le spese derivanti dall'esercizio delle rispettive competenze ai sensi del presente Accordo. Le procedure e modalita' di cui all'articolo 14, paragrafo 4 comprenderanno un adeguato contributo finanziario al programma Galileo da parte del paese non membro dell'UE che decida di chiedere di far parte dell'Autorita' di vigilanza. 2. Nel rispetto delle proprie leggi e regolamenti, le Parti adottano tutte le misure ragionevoli e si adoperano per agevolare l'ingresso, la permanenza e l'uscita dal proprio territorio di persone, capitale, materiali, dati ed attrezzature impegnate o utilizzate nelle attivita' di cooperazione effettuate in base alle disposizioni del presente Accordo. 3. Allorche' progetti di cooperazione specifici di una Parte prevedono un sostegno finanziario a partecipanti dell'altra Parte, eventuali sovvenzioni e contributi finanziari o di altro tipo erogati da una Parte ai partecipanti dell'altra Parte a sostegno di dette attivita' beneficiano di esenzioni fiscali e doganali in conformita' alle leggi e regolamenti vigenti sul territorio di ciascuna Parte al momento in cui vengono corrisposte le suddette sovvenzioni o contributi finanziari o di altro tipo.

Testo vigente dal 8 aprile 2008

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urn:nir:stato:legge:2008-03-18;55~accordo-art15 · fonte su Normattiva