Ai fini del presente accordo i seguenti termini sono cosi' definiti:

  • a)"Potenziamento": i meccanismi regionali o locali quali l'European Geostationary Navigation Overlay System (EGNOS). Questi meccanismi consentono agli utenti del GNSS globale di ottenere migliori prestazioni, come una maggiore accuratezza, disponibilita', integrita' e affidabilita'.
  • b)"GALILEO": il sistema satellitare europeo autonomo di posizionamento, navigazione e sincronizzazione a copertura globale a scopi civili per la fornitura di servizi GNSS progettato e sviluppato dalla Comunita', dagli Stati membri e dall'Agenzia spaziale europea. L'esercizio di GALILEO puo' essere trasferito a privati. GALILEO intende offrire servizi ad accesso aperto, servizi commerciali, servizi di soccorso e servizi di ricerca e salvataggio, nonche' un servizio pubblico regolamentato e sicuro con limitazioni di accesso per soddisfare le esigenze di utenti autorizzati del settore pubblico.
  • c)"Elementi locali di GALILEO": meccanismi locali che forniscono agli utenti segnali orari e di navigazione satellitari GALILEO con informazioni diverse da quelle derivanti dalla costellazione principale utilizzata. Per aumentare le prestazioni possono essere dispiegati elementi locali intorno agli aeroporti, ai porti marittimi e in ambienti urbani o di altra natura con caratteristiche geografiche sfavorevoli. GALILEO fornira' modelli generici per gli elementi locali.
  • d)"Apparecchiatura per il posizionamento, la navigazione e la sincronizzazione a livello globale": qualsiasi apparecchio utilizzato da un utente finale civile, progettato per trasmettere, ricevere o elaborare segnali orari o di navigazione satellitari allo scopo di fornire un servizio o per operare con un potenziamento regionale.
  • e)"Misura di regolamentazione": qualsiasi legge, regolamento, norma, procedura, decisione, politica o azione amministrativa.
  • f)"Interoperabilita'": una situazione a livello di utente nella quale un ricevitore a doppio sistema puo' utilizzare segnali provenienti insieme da due sistemi distinti per ottenere pari prestazioni o prestazioni superiori a quelle ottenibili utilizzando un solo sistema.
  • g)"Proprieta' intellettuale": si riferisce alla definizione di cui all'articolo 2 della Convenzione che istituisce l'Organizzazione mondiale della proprieta' intellettuale, firmata a Stoccolma il 14 luglio 1967.
  • h)"Responsabilita'": l'obbligo giuridico che incombe a una persona fisica o giuridica di risarcire i danni subiti da un'altra persona fisica o giuridica in conformita' di specifiche norme e principi. Tale obbligo puo' essere prescritto da un accordo ("responsabilita' contrattuale") oppure da una norma di legge ("responsabilita' extracontrattuale").
  • i)"informazioni classificate": informazioni, provenienti dall'UE o ricevute dagli Stati membri, da paesi terzi o da organizzazioni internazionali, che devono essere protette da divulgazioni non autorizzate che danneggerebbero in vario modo gli interessi essenziali, compresa la sicurezza nazionale, delle Parti o dei singoli Stati membri. La classificazione e' indicata da un apposito contrassegno. Tali informazioni sono classificate conformemente alle leggi e alle regolamentazioni pertinenti e devono essere protette contro qualsiasi perdita di riservatezza, integrita' o disponibilita'.

Testo vigente dal 8 aprile 2008

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urn:nir:stato:legge:2008-03-18;55~accordo-art2 · fonte su Normattiva