[1]Definizioni
[2]Ai fini del presente accordo, si intende per:
- a)«Sistema europeo globale di navigazione satellitare (GNSS)», il sistema Galileo e il Sistema europeo di copertura geostazionaria per la navigazione (European Geostationary Navigation Overlay System: EGNOS);
- b)«Potenziamento», meccanismi regionali come EGNOS. Questi meccanismi consentono agli utenti del GNSS di ottenere migliori prestazioni, in particolare in materia di accuratezza, disponibilita', integrita' e affidabilita';
- c)«Galileo», un sistema globale autonomo europeo di misurazione del tempo e di navigazione satellitare, sotto controllo civile, per la prestazione di servizi GNSS, progettato e sviluppato dall'Unione e dai suoi Stati membri. L'esercizio di Galileo puo' essere trasferito a privati. Galileo offre servizi ad accesso aperto, di tipo commerciale, per la sicurezza della vita umana, servizi di ricerca e salvataggio, oltre al regolamentato (PRS) ad accesso ristretto, ideato per rispondere alle esigenze degli utenti autorizzati del settore pubblico;
- d)«Misura di regolamentazione», qualsiasi legge, regolamento, politica, norma, procedura, decisione o altro provvedimento amministrativo adottato da una delle parti;
- e)«Informazione classificata», informazioni, sotto qualsiasi forma, che devono essere protette da una divulgazione non autorizzata che potrebbe arrecare un pregiudizio, di vario grado, ad interessi fondamentali, tra i quali la sicurezza nazionale, delle parti o di singoli Stati membri. La classificazione e' indicata da una marcatura di classificazione. Una informazione di questo tipo e' classificata dalle parti a norma delle leggi e dei regolamenti vigenti e deve essere protetta per impedirne l'eventuale perdita di riservatezza, integrita' e disponibilita'.
Testo vigente dal 11 dicembre 2014
