[1]della cooperazione

[2]Le Parti convengono di applicare i principi di seguito specificati alle attivita' di cooperazione contemplate dal presente accordo:

[3]1. Reciproco vantaggio basato su un equilibrio generale dei diritti e degli obblighi, ivi compresi i contributi delle Parti. 2. Partnership nel programma GALILEO, nell'osservanza delle procedure e delle norme che disciplinano la gestione di GALILEO. 3. Offerta reciproca di opportunita' di avviare attivita' di cooperazione nell'ambito di progetti GNSS per scopi civili della Comunita' europea, degli Stati membri e della Corea. 4. Scambio tempestivo delle informazioni che possono incidere sulle attivita' di cooperazione. 5. Adeguata tutela dei diritti di proprieta' intellettuale secondo le disposizioni dell'articolo 8. paragrafo 3, del presente Accordo. 6. Liberta' di fornire di servizi di navigazione via satellite nei territori delle Parti. 7. Commercio senza restrizioni di prodotti GNSS nei territori delle Parti.

Testo vigente dal 8 aprile 2008

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urn:nir:stato:legge:2008-03-18;55~accordo-art3 · fonte su Normattiva