[1]Scambio di Informazioni sui Procedimenti Penali
[2]Ai fini del procedimento penale nel quale e' formulata la richiesta di assistenza giudiziaria, lo Stato Richiesto trasmette allo Stato Richiedente le informazioni sui procedimenti, sui precedenti penali e sulle condanne inflitte nel proprio Paese nei confronti delle persone oggetto della richiesta.
Testo vigente dal 28 aprile 2016
