[1]Scambio di Informazioni sui Procedimenti Penali

[2]Ai fini del procedimento penale nel quale e' formulata la richiesta di assistenza giudiziaria, lo Stato Richiesto trasmette allo Stato Richiedente le informazioni sui procedimenti, sui precedenti penali e sulle condanne inflitte nel proprio Paese nei confronti delle persone oggetto della richiesta.

Testo vigente dal 28 aprile 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-04-04;55~art20 · fonte su Normattiva