[1]Compatibilita' con altri Strumenti di Cooperazione o Assistenza

[2]1. Le disposizioni del presente Trattato non pregiudicano i diritti riconosciuti e gli obblighi assunti da ciascuno Stato derivanti dalla firma di altri accordi internazionali. 2. Il presente Trattato non impedisce agli Stati di prestare altre forme di cooperazione o assistenza giudiziaria in virtu' di specifici accordi, di intese o di pratiche condivise, se conformi ai rispettivi ordinamenti giuridici. A tal fine, l'assistenza giudiziaria puo' essere richiesta anche per: (a) la costituzione di squadre investigative comuni per operare nei territori di ciascuno Stato al fine di agevolare le indagini o i procedimenti penali relativi a reati che coinvolgono entrambi gli Stati; (b) l'esecuzione di attivita' di consegna controllata da eseguirsi nel territorio dello Stato Richiesto; (c) l'ausilio allo svolgimento di attivita' sotto copertura da parte di agenti delle forze dell'ordine dello Stato Richiedente nel territorio dello Stato Richiesto; (d) l'esecuzione, da parte di agenti delle forze dell'ordine dello Stato Richiedente nel territorio dello Stato Richiesto, di servizi di osservazione, pedinamento e controllo di persone sospettate di avere partecipato alla commissione di gravi reati. 3. Con riferimento alle attivita' di assistenza previste al paragrafo 2 del presente articolo, si applicano le seguenti disposizioni: (a) l'attivita' di assistenza e' concessa a condizione che il fatto per cui si procede sia previsto come reato da entrambi gli ordinamenti giuridici degli Stati, come previsto al paragrafo 2 dell'articolo 2; (b) la richiesta di assistenza e' valutata e decisa dall'Autorita' competente dello Stato Richiesto, caso per caso, in conformita' alla propria legislazione nazionale ed alle disposizioni del presente Trattato; (c) l'Autorita' che procede dello Stato Richiedente e l'Autorita' competente dello Stato Richiesto si accordano direttamente e preventivamente su tutti i dettagli dell'attivita', tra i quali l'organizzazione, le procedure operative da seguire, i soggetti che partecipano ed il loro ruolo, le specifiche condizioni da osservare, la durata dell'attivita'. Quanto e' convenuto e' comunicato alle Autorita' Centrali designate ai sensi dell'articolo 4; (d) l'attivita' di assistenza e' eseguita in conformita' alle procedure previste dalla legislazione dello Stato Richiesto e sotto il controllo e la direzione dell'Autorita' competente di questo Stato; (e) oltre che per i motivi indicati all'articolo 3, lo Stato Richiesto puo' rifiutare di prestare assistenza giudiziaria, prendendo in considerazione la natura o la minore gravita' del reato per cui si procede ovvero per altre fondate ragioni di' cui informa lo Stato Richiedente.

Testo vigente dal 28 aprile 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-04-04;55~art19 · fonte su Normattiva