Ratifica ed esecuzione dell'accordo europeo sullo scambio di reattivi per la determinazione dei gruppi tessutali, con protocollo, e del protocollo addizionale, adottati a Strasburgo, rispettivamente, il 17 settembre 1974 ed il 24 giugno 1976
Art. 3 (Protocollo addizionale)
Nessuno stato puo' diventare Parte contraente dell'accordo senza diventare, nello stesso tempo Parte contraente del presente Protocollo addizionale, che fa parte integrante dell'Accordo.
Testo vigente dal 16 agosto 1982
