1. Nessuno Stato potra' diventare Parte contraente della presente Convenzione, se nello stesso tempo non diventera' parte di almeno uno dei Protocolli. Nessuno Stato potra' diventare Parte contraente di un qualsivoglia Protocollo se non e', o non diventera' nello stesso tempo, Parte contraente della presente Convenzione. 2. Ogni Protocollo della presente Convenzione impegna esclusivamente le Parti contraenti di tale Protocollo. 3. Le sole Parti contraenti di un Protocollo possono prendere le decisioni relative al detto Protocollo per l'applicazione degli articoli 14, 16 e 17 della presente Convenzione.

Testo vigente dal 9 febbraio 1979

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urn:nir:stato:legge:1979-01-25;30~art23 · fonte su Normattiva