Adesione al protocollo relativo all'accordo dell'Aja concernente il deposito internazionale dei disegni e modelli industriali

Art. 7 — Modalità mediante le quali gli Stati possono diventare parti al Protocollo

1. Il presente Protocollo puo' essere firmato da:

  • i)ogni Stato che e' o che e' stato vincolato dall'Atto del 1934;
  • ii)ogni altro Stato che ha depositato, non oltre il 1 dicembre 1975, uno strumento di ratifica o di adesione relativo all'Atto del 1934 e all'Atto del 1960. 2. Ogni Stato puo' diventare parte al presente Protocollo mediante:
  • i)il deposito di uno strumento di ratifica, se ha firmato il presente Protocollo;
  • ii)il deposito di uno strumento di adesione, se non ha firmato il presente Protocollo, a condizione che detto Stato, al momento del deposito del suo strumento di ratifica o di adesione del presente Protocollo, sia vincolato dall'Atto del 1934 o, senza essere vincolato da detto Atto, abbia depositato uno strumento di ratifica o di adesione relativo all'Atto del 1934 o all'Atto del 1960. 3. Gli strumenti di ratifica o di adesione riguardanti il presente Protocollo vengono depositati presso il Direttore Generale.

Testo vigente dal 15 febbraio 1983

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urn:nir:stato:legge:1983-01-25;37~art7 · fonte su Normattiva