Art. 5 (Protocollo addizionale)
[1]Il Segretario generale del Consiglio d'Europa notifichera' agli Stati membri del Consiglio ed alla Comunita' economica europea:
- a)ogni firma del presente Protocollo addizionale;
- b)il deposito di ogni strumento di ratifica o d'accettazione;
- c)la data d'entrata in vigore del presente Protocollo addizionale.
[2]In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale fine, hanno firmato il presente Protocollo.
[3]Fatto a Strasburgo, il 24 giugno 1976, in francese e in inglese, i due testi facenti ugualmente fede, in un solo esemplare che sara' depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario generale del Consiglio d'Europa ne trasmettera' copia certificata conforme a ciascuno degli Stati firmatari e aderenti.
[4](Seguono le firme)
Testo vigente dal 16 agosto 1982
