[1]Il Segretario generale del Consiglio d'Europa notifichera' agli Stati membri del Consiglio ed alla Comunita' economica europea:

  • a)ogni firma del presente Protocollo addizionale;
  • b)il deposito di ogni strumento di ratifica o d'accettazione;
  • c)la data d'entrata in vigore del presente Protocollo addizionale.

[2]In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale fine, hanno firmato il presente Protocollo.

[3]Fatto a Strasburgo, il 24 giugno 1976, in francese e in inglese, i due testi facenti ugualmente fede, in un solo esemplare che sara' depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario generale del Consiglio d'Europa ne trasmettera' copia certificata conforme a ciascuno degli Stati firmatari e aderenti.

[4](Seguono le firme)

Testo vigente dal 16 agosto 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-06-17;557~protocollo-addizionale-art5 · fonte su Normattiva