[1]Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notifichera' agli Stati membri del Consiglio d'Europa, alle altre Parti alla Convenzione e alla Commissione della Comunita' economica europea:

  • a)ogni firma senza riserva di ratifica, accettazione o approvazione;
  • b)ogni firma con riserva di ratifica, accettazione o approvazione;
  • c)il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione, d'approvazione o di adesione;
  • d)ogni data di entrata in vigore del presente Protocollo addizionale in conformita' al suo articolo 5.

[2]IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato il presente Protocollo.

[3]FATTO a Strasburgo, il 10 maggio 1979, in francese ed inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede, in un unico esemplare che sara' depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa ne trasmettera' copia conforme ad ogni Stato firmatario e aderente.

[4](Seguono le firme)

Testo vigente dal 13 maggio 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-04-28;244~art7 · fonte su Normattiva