[1](1) Il presente accordo sara' ratificato. Gli strumenti di ratifica verranno scambiati a Vienna. (2) L'accordo entrera' in vigore il primo giorno del terzo mese successivo allo scambio degli strumenti di ratifica.

[2]Fatto a Roma il 27 agosto 1980 in due originali, nelle lingue italiana e tedesca, i due testi facenti ugualmente fede.

[3]Per la Repubblica italiana Aristide Gunnella Per la Repubblica d'Austria Heinz Laube

Testo vigente dal 16 agosto 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-07-10;559~art2 · fonte su Normattiva