materia di istruzione ed insegnamento della lingua le Parti favoriranno: - lo studio delle rispettive lingue e letterature, specialmente mediante corsi, lettorati e cattedre; - la cooperazione diretta e gli scambi tra individui, istituzioni ed organizzazioni collegate con l'istruzione nei due Paesi; - la collaborazione e gli scambi sui metodi, materiali didattici e programmi, in particolare attraverso lo scambio di esperti.

Testo vigente dal 11 marzo 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-02-18;56~accordo-art2 · fonte su Normattiva