Parti contraenti favoriranno la collaborazione nel settore dell'istruzione stimolando una migliore comprensione ed una piu' profonda conoscenza dell'arte, della cultura e del patrimonio culturale dei due Paesi. Esse l'attueranno attraverso: 1. l'insegnamento della lingua, della letteratura e della cultura dell'altro Paese, in particolare nelle scuole, universita' e istituti di istruzione superiore del proprio Paese; 2. la collaborazione in materia di formazione di docenti della lingua dell'altro Paese; 3. gli scambi d'informazione e di pubblicazioni scientifiche e pedagogiche nel settore dell'insegnamento delle lingue dei due Paesi; 4. la cooperazione in materia di metodi didattici; 5. la concessione, secondo le proprie risorse finanziarie, di borse di studio a studenti universitari, a iscritti ai corsi per il dottorato di ricerca ed a partecipanti ai corsi di formazione post - universitari; 6. gli scambi e i contatti diretti tra istituti scolastici, specialmente nel quadro di gemellaggi, ed anche tra insegnanti; 7. lo sviluppo della collaborazione tra i rispettivi Organismi universitari, attraverso l'intensificazione di progetti inter-universitari, lo scambio di docenti e ricercatori e la realizzazione di ricerche congiunte su temi di comune interesse.

Testo vigente dal 23 agosto 2007

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2007-08-02;132~accordo-art3 · fonte su Normattiva