[1]Principi generali

[2]1. Le parti istituiscono un dialogo avente ad oggetto gli scambi bilaterali e multilaterali e le questioni connesse al commercio finalizzato ad intensificare le relazioni commerciali bilaterali e a migliorare il sistema degli scambi multilaterali. 2. Le parti si impegnano a promuovere quanto piu' possibile lo sviluppo e la diversificazione degli scambi commerciali tra di esse nel reciproco vantaggio. Esse si impegnano a realizzare condizioni di accesso al mercato migliori e prevedibili, predisponendo quanto necessario per l'eliminazione degli ostacoli agli scambi, in particolare eliminando tempestivamente gli ostacoli non tariffari e le restrizioni commerciali, e adottando provvedimenti per migliorare la trasparenza, tenendo conto di quanto realizzato in questo campo dalle organizzazioni internazionali cui entrambe le parti appartengono. 3. Riconoscendo che il commercio e' un fattore indispensabile per lo sviluppo e che i regimi di preferenze commerciali, compreso il Sistema delle preferenze generalizzate (SPG), e il trattamento speciale e differenziato previsto dall'OMC si sono rivelati vantaggiosi per i Paesi in via di sviluppo, le parti si impegnano ad intensificare le consultazioni relative all'effettiva attuazione di questi strumenti. 4. Nel dare attuazione al presente titolo, le parti tengono conto dei rispettivi livelli di sviluppo. 5. Le parti si tengono informate sull'evoluzione delle politiche commerciali e connesse al commercio, quali la politica agricola, la politica di sicurezza alimentare, la politica di tutela dei consumatori e la politica ambientale. 6. Le parti promuovono il dialogo e la cooperazione al fine di sviluppare gli scambi e gli investimenti tra di esse, anche per quanto riguarda la soluzione di problemi commerciali e la messa a disposizione di programmi di assistenza tecnica e di potenziamento della capacita' necessari a risolvere i problemi commerciali che sorgono, tra l'altro, nei settori di cui al presente titolo. 7. Nell'intento di mettere a frutto le singole potenzialita' e la loro complementarieta' economica, le parti si impegnano ad esplorare e cercare ulteriori opportunita' e soluzioni per potenziare le loro relazioni in materia di scambi e investimenti anche, eventualmente, negoziando accordi di libero scambio o di altra natura vantaggiosi per entrambe.

Testo vigente dal 29 aprile 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-04-06;56~art12 · fonte su Normattiva