[1]Questioni sanitarie e fitosanitarie e benessere degli animali

[2]1. Le parti ribadiscono i diritti e gli obblighi derivanti loro dall'accordo OMC sulle misure sanitarie e fitosanitarie (SPS). 2. Negli scambi fra di esse, le parti intensificano la cooperazione e lo scambio di informazioni sulla legislazione e le procedure di attuazione, certificazione, ispezione e controllo in materia sanitaria e fitosanitaria, nell'ambito dell'accordo OMC sulle misure sanitarie e fitosanitarie, della Convenzione internazionale per la protezione dei vegetali (CIPV), dell'Ufficio internazionale delle epizoozie e del CODEX Alimentarius. 3. Le parti convengono inoltre di cooperare sulle questioni sanitarie e fitosanitarie e, tramite il potenziamento della capacita' e l'assistenza tecnica, di promuovere una cooperazione tra di esse adeguata alle necessita' specifiche di ciascuna parte e che consenta loro di prestarsi assistenza per garantire conformita' tra i rispettivi quadri normativi, anche in materia di sicurezza alimentare, aspetti fitosanitari e veterinari e impiego delle norme internazionali. 4. Le parti convengono di cooperare, all'occorrenza, in materia di benessere degli animali, anche tramite interventi di assistenza tecnica e potenziamento della capacita' intesi a elaborare norme in questo settore. 5. Le parti designano punti di contatto per le comunicazioni sulle questioni di cui al presente articolo.

Testo vigente dal 29 aprile 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-04-06;56~art14 · fonte su Normattiva