[1]Politica della concorrenza
[2]1. Le parti preservano le norme e i regolamenti in materia di concorrenza e le relative autorita'. Esse applicheranno dette norme in modo efficace, non discriminatorio e trasparente onde garantire maggiore certezza giuridica nei rispettivi territori. 2. A tal fine, in fase di elaborazione e applicazione delle norme e dei regolamenti in materia di concorrenza, le parti possono varare interventi di potenziamento della capacita' e altre attivita' di cooperazione, compatibilmente con gli stanziamenti disponibili a titolo dei rispettivi strumenti e programmi di cooperazione.
Testo vigente dal 29 aprile 2016
