[1]Servizi

[2]Le parti istituiscono un dialogo regolare che consenta loro segnatamente di: scambiarsi informazioni sui rispettivi contesti regolamentari al fine di individuare le migliori pratiche; promuovere l'accesso ai rispettivi mercati, anche del commercio elettronico; rendere piu' accessibili le fonti di capitale e le tecnologie; facilitare gli scambi di servizi tra entrambe le regioni e sui mercati dei Paesi terzi.

Testo vigente dal 29 aprile 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-04-06;56~art19 · fonte su Normattiva