[1]Servizi
[2]Le parti istituiscono un dialogo regolare che consenta loro segnatamente di: scambiarsi informazioni sui rispettivi contesti regolamentari al fine di individuare le migliori pratiche; promuovere l'accesso ai rispettivi mercati, anche del commercio elettronico; rendere piu' accessibili le fonti di capitale e le tecnologie; facilitare gli scambi di servizi tra entrambe le regioni e sui mercati dei Paesi terzi.
Testo vigente dal 29 aprile 2016
