[1]Consultazioni
[2]Onde garantire sicurezza e prevedibilita' alle loro relazioni commerciali bilaterali, le parti convengono di consultarsi quanto prima possibile e in tempi rapidi, su richiesta di una di esse, su eventuali contrasti che potrebbero sorgere nell'ambito delle questioni commerciali o connesse agli scambi di cui al presente titolo.
Testo vigente dal 29 aprile 2016
