[1]Consultazioni

[2]Onde garantire sicurezza e prevedibilita' alle loro relazioni commerciali bilaterali, le parti convengono di consultarsi quanto prima possibile e in tempi rapidi, su richiesta di una di esse, su eventuali contrasti che potrebbero sorgere nell'ambito delle questioni commerciali o connesse agli scambi di cui al presente titolo.

Testo vigente dal 29 aprile 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-04-06;56~art22 · fonte su Normattiva