[1]Lotta alla criminalita' organizzata

[2]Le parti convengono di cooperare per combattere la criminalita' organizzata, la criminalita' economica e finanziaria e la corruzione. Tale cooperazione intende, in particolare, attuare e promuovere le norme e gli strumenti internazionali pertinenti, quali la convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalita' organizzata transnazionale e relativi protocolli addizionali e la convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione, ove applicabili.

Testo vigente dal 29 aprile 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-04-06;56~art23 · fonte su Normattiva