[1]Cooperazione in materia di residuati bellici
[2]Le parti riconoscono l'importanza della cooperazione finalizzata allo sminamento, all'eliminazione di bombe e altri ordigni inesplosi e al rispetto dei trattati internazionali cui hanno aderito, tenendo presente gli altri strumenti internazionali pertinenti. Le parti convengono pertanto di cooperare tramite:
- a)la condivisione di esperienze, il dialogo, il potenziamento della capacita' gestionale e la formazione di esperti, ricercatori e specialisti, ivi compresa l'assistenza mirata a sviluppare la capacita', su riserva delle procedure nazionali intese ad affrontare le suddette questioni;
- b)la comunicazione e l'informazione sulla prevenzione degli incidenti causati da ordigni e mine e la riabilitazione e il reinserimento sociale delle vittime di ordigni e mine.
Testo vigente dal 29 aprile 2016
