[1]Cooperazione in materia di parita' di genere

[2]1. Le parti cooperano al fine di intensificare le strategie e i programmi che affrontano le questioni di genere, di potenziare la capacita' istituzionale e amministrativa e di sostenere l'attuazione di strategie nazionali sulla parita' di genere, riguardanti tra l'altro i diritti delle donne e l'emancipazione femminile, al fine di garantire che entrambi i sessi partecipino in condizioni di parita' a tutti gli aspetti della vita economica, culturale, politica e sociale. La cooperazione mira, in particolare, a garantire a migliorare l'accesso delle donne alle risorse necessarie al pieno godimento dei loro diritti fondamentali. 2. Le parti promuovono l'elaborazione di un quadro atto a:

  • a)garantire che le strategie, le politiche e i programmi di sviluppo tengano debitamente conto delle questioni di genere;
  • b)consentire lo scambio di esperienze e modelli per la promozione della parita' di genere e promuovere l'adozione di misure positive in favore delle donne.

Testo vigente dal 29 aprile 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-04-06;56~art33 · fonte su Normattiva