[1]Agevolazioni

[2]Per facilitare la cooperazione nell'ambito del presente accordo, le due parti convengono di accordare a esperti e funzionari che partecipano all'attuazione della cooperazione le agevolazioni necessarie a svolgere le rispettive mansioni, in conformita' delle norme interne e dei regolamenti delle parti.

Testo vigente dal 29 aprile 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-04-06;56~art58 · fonte su Normattiva