[1]Strutture
[2]Per facilitare la cooperazione nell'ambito del presente accordo, le Parti convengono di concedere le agevolazioni necessarie ai funzionari e agli esperti, per lo svolgimento dei loro compiti nell'ambito della cooperazione, in conformita' delle disposizioni legislative, normative e regolamentari interne/nazionali di entrambe.
Testo vigente dal 17 ottobre 2016
