[1]Forme di cooperazione

[2]1. Per ciascun settore di cooperazione previsto dal presente titolo, le parti concordano di svolgere attivita' a livello bilaterale o regionale o combinando i due livelli, anche nell'ambito di una cooperazione tripartita. 2. Le forme di cooperazione tra le parti possono comprendere:

  • a)l'elaborazione e assistenza tecnica ai programmi e progetti convenuti dalle parti;
  • b)il potenziamento della capacita' tramite corsi di formazione, workshop e seminari, scambi di esperti, studi e progetti di ricerca tra le parti;
  • c)il vaglio di altre forme di finanziamenti allo sviluppo, ove opportuno;
  • d)lo scambio di informazioni circa le migliori pratiche in materia di efficacia degli aiuti.

Testo vigente dal 29 aprile 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-04-06;56~art7 · fonte su Normattiva