[1]Forme di cooperazione
[2]1. Per ciascun settore di cooperazione previsto dal presente titolo, le parti concordano di svolgere attivita' a livello bilaterale o regionale o combinando i due livelli, anche nell'ambito di una cooperazione tripartita. 2. Le forme di cooperazione tra le parti possono comprendere:
- a)l'elaborazione e assistenza tecnica ai programmi e progetti convenuti dalle parti;
- b)il potenziamento della capacita' tramite corsi di formazione, workshop e seminari, scambi di esperti, studi e progetti di ricerca tra le parti;
- c)il vaglio di altre forme di finanziamenti allo sviluppo, ove opportuno;
- d)lo scambio di informazioni circa le migliori pratiche in materia di efficacia degli aiuti.
Testo vigente dal 29 aprile 2016
