1. I formulari di cui agli articoli 4, 5 e 6 della presente Convenzione potranno essere modificati, di comune accordo, a mezzo di scambio di lettere. 2. I documenti emessi in conformita' agli articoli 4, 5 e 6 della presente Convenzione, cosi' come, eventualmente, gli altri documenti che dovessero essere presentati ai fini della sua applicazione, saranno esenti da legalizzazione o dalla "apostille".

Testo vigente dal 16 agosto 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-07-10;560~art17 · fonte su Normattiva