Ratifica ed esecuzione delle convenzioni europee sulla notifica e l'ottenimento all'estero di documenti, informazioni e prove in materia amministrativa, adottate a Strasburgo, rispettivamente, il 24 novembre 1977 ed il 15 marzo 1978
Art. 3 — Esenzione dalla legalizzazione
La domanda di assistenza e gli atti allegati trasmessi in applicazione della presente Convenzione sono esenti da legalizzazione, da postilla e da ogni formalita' equivalente.
Testo vigente dal 5 maggio 1983
