Le Autorita' che hanno emesso gli ordini di chiamata alle armi, dopo aver ricevuto e verificato i documenti di cui ai precedenti articoli 4 e 5, procederanno all'annullamento di quell'ordine che fosse stato indebitamente emesso e ne daranno notizia all'Autorita' giudiziaria competente ad estinguere i procedimenti che fossero stati eventualmente iniziati nei confronti degli interessati a causa della non esecuzione dell'ordine.
Testo vigente dal 16 agosto 1982
