Le Autorita' che hanno emesso gli ordini di chiamata alle armi, dopo aver ricevuto e verificato i documenti di cui ai precedenti articoli 4 e 5, procederanno all'annullamento di quell'ordine che fosse stato indebitamente emesso e ne daranno notizia all'Autorita' giudiziaria competente ad estinguere i procedimenti che fossero stati eventualmente iniziati nei confronti degli interessati a causa della non esecuzione dell'ordine.

Testo vigente dal 16 agosto 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-07-10;560~art8 · fonte su Normattiva