1. Il doppio cittadino che avra' soddisfatto, conformemente alle disposizioni di cui agli articoli precedenti, gli obblighi del servizio militare ai quali egli e' sottoposto dalla legislazione di uno dei due Stati, sara' considerato come aver soddisfatto gli stessi obblighi nei confronti dell'altro Stato. 2. Il doppio cittadino che ha acquisito la seconda cittadinanza dopo aver soddisfatto gli obblighi del servizio militare nei confronti dello Stato di cui gia' possedeva la cittadinanza, sara' considerato come aver soddisfatto gli obblighi stessi nei confronti dell'altro Stato.

Testo vigente dal 16 agosto 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-07-10;560~art9 · fonte su Normattiva