Il presente Accordo si applica alla regione marittima compresa fra, ad est, le linee della costa greca occidentale, dalle isole Othonoi all'isola di Gavdos (Creta), ad ovest, le linee della costa italiana orientale da Otranto a Capo Passero, a nord, il limite meridionale dell'Adriatico e, a sud, una linea che va dall'isola di Gavdos a Capo Passero, passando per il punto 35° 34',2 latitudine nord e 18° 20',7 longitudine est Greenwich. Il campo di applicazione del presente Accordo puo' essere esteso per decisione dell'organo previsto dall'articolo seguente, con riserva di approvazione da parte dei due Governi contraenti.

Testo vigente dal 16 agosto 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-07-10;563~accordo-art2 · fonte su Normattiva