[1]Le zone di cui all'articolo 110, paragrafo 1 sono delimitate come segue 1. Grecia
[2]Acque situate entro un limite di 6 miglia marine, calcolato dalle linee di base.
[3]2. Italia
[4]Acque situate entro un limite di 6 miglia marine, calcolato dalle linee di base. Tale limite e' portato a 12 miglia marine per le zone seguenti
- a)Mare Adriatico a sud della foce del Po di Goro
- b)Mare Ionio
- c)Mare e Canale di Sicilia, comprese le isole
- d)Acque della Sardegna.
Testo vigente dal 10 marzo 1980
