[1]Le zone di cui all'articolo 110, paragrafo 1 sono delimitate come segue 1. Grecia

[2]Acque situate entro un limite di 6 miglia marine, calcolato dalle linee di base.

[3]2. Italia

[4]Acque situate entro un limite di 6 miglia marine, calcolato dalle linee di base. Tale limite e' portato a 12 miglia marine per le zone seguenti

  • a)Mare Adriatico a sud della foce del Po di Goro
  • b)Mare Ionio
  • c)Mare e Canale di Sicilia, comprese le isole
  • d)Acque della Sardegna.

Testo vigente dal 10 marzo 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-02-12;52~art111 · fonte su Normattiva