CONSIDERATE 1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito prelevate per conto di uno Stato contraente o delle sue suddivisioni politiche o amministrative dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento. 2. Sono considerate imposte sul reddito tutte le imposte prelevate sul reddito complessivo o su elementi del reddito, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull'ammontare complessivo degli stipendi o salari corrisposti dalle imprese, nonche' le imposte sui plusvalori. 3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono in particolare:

  • a)per quanto concerne Mauritius:
  • i)l'imposta sul reddito;
  • ii)l'imposta sugli utili di capitale (morcellement); comprese le ritenute alla fonte, le anticipazioni o gli acconti relativi alle imposte suddette; (qui di seguito indicate quali "imposta di Mauritius")
  • b)per quanto concerne l'Italia:
  • 1)l'imposta sul reddito delle persone fisiche;
  • 2)l'imposta sul reddito delle persone giuridiche;
  • 3)l'imposta locale sui redditi, ancorche' riscosse mediante ritenuta alla fonte: (qui di seguito indicate quali "imposta italiana"). 4. La presente Convenzione si applichera' anche alle imposte future di natura identica o sostanzialmente analoga che verranno istituite da ciascuno Stato contraente dopo la firma della presente convenzione in aggiunta o in sostituzione delle imposte esistenti. Le autorita' competenti degli Stati contraenti si comunicheranno le modifiche rilevanti apportate alle rispettive legislazioni fiscali.

Testo vigente dal 27 dicembre 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-12-14;712~convenzione-art2 · fonte su Normattiva