Ratifica ed esecuzione della convenzione tra Italia e Cipro per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito e relativo protocollo, firmati a Nicosia il 24 aprile 1974, con protocollo di modifica e scambio di note, firmati a Nicosia il 7 ottobre 1980
Art. 22 — Redditi non espressamente menzionati
Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente che non sono espressamente citati negli articoli precedenti della presente Convenzione sono imponibili soltanto in questo Stato.
Testo vigente dal 16 agosto 1982
