1. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo, gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente che non sono stati espressamente menzionati negli articoli precedenti della presente Convenzione sono imponibili soltanto in detto Stato contraente. 2. Tuttavia, se i predetti redditi provengono ad un residente di uno Stato contraente da fonti situate nell'altro Stato contraente, essi possono essere tassati anche nello Stato dal quale provengono in conformita' alla legislazione di detto Stato.

Testo vigente dal 25 novembre 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-10-07;666~art22 · fonte su Normattiva