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Il paragrafo 3 dell'articolo 28 della Convenzione e' soppresso e sostituito dal seguente: "Le istanze di rimborso o di accreditamento d'imposta cui da' diritto la presente Convenzione con riferimento ad ogni imposta dovuta dai residenti di uno degli Stati contraenti ai periodi che iniziano il, o successivamente al, 1 gennaio 1970 e fino all'entrata in vigore della presente Convenzione, possono essere presentate entro due anni dall'entrata in vigore della presente Convenzione".

Testo in vigore dal 16 agosto 1982 al 25 febbraio 1983

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