[1]1. Il presente Protocollo, che forma parte integrante della Convenzione firmata a Nicosia il 24 aprile 1974, sara' ratificato e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Nicosia al piu' presto possibile. 2. Il presente Protocollo entrera' in vigore all'atto dello Scambio degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni avranno effetto per i redditi imponibili relativi a ciascun periodo di imposta che inizia il, o successivamente al, 1 gennaio 1974. 3. Le domande di rimborso o di accreditamento d'imposta cui da' diritto il presente Protocollo con riferimento ad ogni imposta dovuta dai residenti di ciascuno degli Stati contraenti relativa ai periodi che iniziano il, o successivamente al, 1 gennaio 1974 e fino all'entrata in vigore del presente Protocollo, possono essere presentate entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente Protocollo o, se posteriore, dalla data in cui l'imposta e' stata prelevata. In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a farlo, hanno firmato il presente Protocollo.

[2]Fatto a Nicosia il giorno 7 ottobre 1980 in duplice esemplare in lingua italiana ed inglese, i due testi facenti egualmente fede. Il testo inglese prevarra' in caso di divergenza di interpretazione.

[3]Per il Governo della Repubblica d'Italia

[4]GIORGIO STEA-ANTONINI

[5]Per il Governo della Repubblica di Cipro

[6]CHARALAMBOS HADJIPANAYIOTO

Testo vigente dal 16 agosto 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-07-10;564~protocollo-art6 · fonte su Normattiva