Art. 2 (Protocollo)
[1]1. Il presente Protocollo sara' ratificato e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Roma il piu' presto possibile. 2. Il presente Protocollo entrera' in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni avranno effetto dal primo gennaio 1988. IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati a cio', hanno firmato il presente Protocollo. FATTO in duplicato a Ottawa il 20 marzo 1989, in lingua italiana, inglese e francese, ciascun testo facente egualmente fede. Per il Governo dell'Italia
[2]Per il Governo del Canada
[3]Parte di provvedimento in formato grafico
Testo vigente dal 18 giugno 1993
