[1]1. Il presente Protocollo, che costituisce parte integrante della Convenzione firmata a Lusaka il 27 ottobre 1972, sara' ratificato e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Lusaka non appena possibile. 2. Il presente Protocollo entrera' in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni si applicheranno con riferimento ai redditi imponibili per i periodi d'imposta che iniziano il, o successivamente al, 1 gennaio 1974. 3. Le domande rimborso o di accreditamento di imposta cui da' diritto il presente Protocollo con riferimento alle imposte dovute dai residenti di ciascuno degli Stati contraenti relative ai periodi che iniziano il, o successivamente al, 1 gennaio 1974, e fino all'entrata in vigore: del presente Protocollo, devono essere presentate entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente Protocollo o, se posteriore, dalla data in cui l'imposta e' stata prelevata. In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Protocollo.

[2]Fatto a Lusaka il giorno 13 novembre 1980 in duplice esemplare in lingua italiana ed inglese entrambi i testi facenti egualmente fede. Per il Governo Per il Governo della Repubblica della Zambia della Repubblica italiana HUSOKOTWANE CUNEO

[3]Visto, il Ministro degli affari esteri COLOMBO

Testo vigente dal 27 maggio 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-04-27;286~protocollo-art4 · fonte su Normattiva