1. La presente Convenzione sara' ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Roma appena possibile. 2. La Convenzione entrera' in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni avranno effetto:
- a)in Cipro con riferimento ai redditi imponibili relativi all'anno di accertamento che inizia il 1 gennaio 1970 ed agli anni successivi;
- b)in Italia con riferimento ai redditi imponibili relativi al periodo di imposta che inizia il, o successivamente al, 1 gennaio 1970. 3. Le domande di rimborso o di accreditamenti d'imposta cui da' diritto la presente Convenzione con riferimento ad ogni imposta dovuta dai residenti di uno degli Stati contraenti relativa ai periodi che iniziano il, o successivamente al, 1 gennaio 1970 e fino all'entrata in vigore della presente Convenzione possono essere presentate entro due anni dall'entrata in vigore della presente Convenzione e, per i periodi successivi all'entrata in vigore della Convenzione, per quanto riguarda l'Italia, entro due anni dal periodo di imposta per il quale e' stata prelevata l'imposta e, per quanto riguarda Cipro, entro due anni dall'anno di accertamento per il quale e' stata prelevata l'imposta.
Testo vigente dal 16 agosto 1982
