di Costituzione di un Tribunale Arbitrale 1. Una domanda di arbitrato puo' essere formulata in qualsiasi momento mediante accordo fra due o piu' Stati parte della presente Convenzione o fra uno o piu' Stati parte della presente Convenzione e uno o piu' altri Stati partecipanti alla CSCE. 2. Gli Stati parte della presente Convenzione possono in ogni momento, mediante notifica indirizzata al Depositario, dichiarare di riconoscere come obbligatoria ipso facto e senza speciale convenzione la giurisdizione di un Tribunale Arbitrale a condizione di reciprocita'. La dichiarazione di cui sopra puo' essere fatta senza limiti di durata o per un periodo determinato; essa puo' riguardare tutte le controversie o escludere le controversie riguardanti questioni concernenti l'integrita' territoriale, la difesa nazionale, titoli di sovranita' sul territorio nazionale o pretese confliggenti riguardo la giurisdizione su altre aree. 3. Una domanda d'arbitrato contro uno Stato parte della presente Convenzione che abbia reso la dichiarazione prevista al paragrafo 2 puo' essere formulata mediante ricorso inviato al Cancelliere soltanto dopo un periodo di trenta giorni dalla trasmissione al Consiglio della CSCE del rapporto della Commissione di Conciliazione che si e' occupata della controversia, conformemente alle disposizioni dell'Articolo 25, paragrafo 5. 4. Dopo che una controversia e' stata sottoposta a un Tribunale Arbitrale conformemente al presente Articolo, questo puo' indicare, autonomamente o a richiesta di una o di tutte le parti della controversia. Le misure cautelari che dovrebbero essere adottate dalle parti della controversia per impedire che la controversia si aggravi, che la sua soluzione sia resa piu' difficile o, ancora, che la sentenza a venire del Tribunale rischi di essere inapplicabile in ragione dell'atteggiamento delle parti o di una delle parti della controversia.

Testo vigente dal 5 ottobre 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-09-21;567~art26 · fonte su Normattiva