delle parti - Misure cautelari 1. Durante il procedimento le parti della controversia si astengono da qualsiasi azione che rischi di aggravare la situazione o di rendere piu' difficile o di impedire la soluzione della controversia. 2. La Commissione di Conciliazione puo' attirare l'attenzione delle parti della controversia che le viene sottoposta sulle misure che queste potrebbero adottare per impedire che la controversia si aggravi o che la sua soluzione sia resa piu' difficile. 3. Il Tribunale Arbitrale istituito per esaminare una controversia puo' indicare le misure cautelari che le parti della controversia dovrebbero adottare conformemente alle disposizioni contenute nell'Articolo 26, paragrafo 4.

Testo vigente dal 5 ottobre 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-09-21;567~art16 · fonte su Normattiva