A meno che le Parti non convengano altrimenti, le decisioni della Commissione di conciliazione sono adottate con la maggioranza dei voti e la Commissione non puo' pronunciarsi circa il merito della controversia se tutti i membri non sono presenti.

Testo vigente dal 13 maggio 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-04-06;185~allegato-art6 · fonte su Normattiva