della Commissione e del Tribunale 1. Ciascuno Stato parte della presente Convenzione puo' sottoporre a una Commissione di Conciliazione qualsiasi controversia con un altro Stato parte, che non sia stata risolta in un tempo ragionevole mediante negoziato. 2. Una controversia puo' essere sottoposta a un Tribunale Arbitrale secondo le condizioni previste all'Articolo 26.

Testo vigente dal 5 ottobre 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-09-21;567~art18 · fonte su Normattiva