Art. 9 (Protocollo finanziario)
e contabilita' 1. Il Cancelliere, sotto l'autorita' del Bureau della Corte, assicurera' che siano tenute appropriate registrazioni e conti delle operazioni e che tutti i pagamenti siano debitamente autorizzati. 2. Il Cancelliere, sotto l'autorita' del Bureau della Corte, presentera' agli Stati parte della Convenzione, non oltre il 1 marzo, un rapporto finanziario annuale che indichi, per l'anno finanziario precedente:
- a)le entrate e le uscite relative a tutti i conti;
- b)la situazione riguardo agli stanziamenti di bilancio;
- c)le attivita' e le passivita' finanziarie alla fine dell'anno finanziario.
Testo vigente dal 5 ottobre 1994
