e contabilita' 1. Il Cancelliere, sotto l'autorita' del Bureau della Corte, assicurera' che siano tenute appropriate registrazioni e conti delle operazioni e che tutti i pagamenti siano debitamente autorizzati. 2. Il Cancelliere, sotto l'autorita' del Bureau della Corte, presentera' agli Stati parte della Convenzione, non oltre il 1 marzo, un rapporto finanziario annuale che indichi, per l'anno finanziario precedente:

  • a)le entrate e le uscite relative a tutti i conti;
  • b)la situazione riguardo agli stanziamenti di bilancio;
  • c)le attivita' e le passivita' finanziarie alla fine dell'anno finanziario.

Testo vigente dal 5 ottobre 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-09-21;567~protocollo-finanziario-art9 · fonte su Normattiva