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[1]VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE RE D'ITALIA
[2]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[3]Articolo unico.
[4]E' convertito in legge il R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1028, che stabilisce un trattamento di favore per i residui degli olii minerali destinati alla miscellazione dei bitumi naturali. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 8 gennaio 1931 - Anno IX
[5]VITTORIO EMANUELE.
[6]Mosconi - Bottai.
[7]Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Testo in vigore dal 7 febbraio 1931 al 16 dicembre 2009
