Durante il corso effettivo della procedura ogni Commissario ricevera' una indennita' il cui ammontare sara' fissato di comune accordo dalle Parti che ne assumeranno l'onere in parti uguali. Le spese generali di funzionamento della Commissione saranno ripartite in egual misura.

Testo vigente dal 14 marzo 1957

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urn:nir:stato:legge:1957-02-03;57~art15 · fonte del testo